ANNO XII - &MAGAZINE - 

ACCERTAMENTO CONTABILE DEL SALDO DI CONTO CORRENTE: RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA E CLAUSOLE NULLE

ACCERTAMENTO CONTABILE DEL SALDO DI CONTO CORRENTE: RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA E CLAUSOLE NULLE

Nel giudizio esaminato dal Tribunale di Lanciano il 4 ottobre 2024 (Est. Nappi), un correntista ha chiesto l’accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente, in particolare quelle anatocistiche e relative alla commissione di massimo scoperto. Il Tribunale ha disposto una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) contabile per determinare l’effettivo saldo di conto, depurato dalle clausole illegittime.

Il correntista ha il diritto di richiedere tale accertamento anche prima della chiusura del conto, per evitare future annotazioni illegittime e ottenere una rettifica del saldo che potrebbe influenzare l’importo dovuto alla banca. Questo diritto consente anche di ripristinare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concesso.

Nullità della Commissione di Massimo Scoperto: Una delle questioni centrali riguarda la nullità della clausola che stabilisce la commissione di massimo scoperto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19825/2022, ha stabilito che tale clausola deve essere considerata nulla se si limita a indicare una percentuale senza chiarire le modalità di calcolo, rendendo impossibile per il correntista comprendere quando e come maturerà l’obbligo di pagare tale commissione.

Usura Sopravvenuta: Il Tribunale di Lanciano ha inoltre affrontato il tema dell’usura sopravvenuta, facendo riferimento all’usurarietà oggettiva delle pattuizioni bancarie antecedenti al 24 marzo 1996 o derivante dalla successiva riduzione del tasso soglia. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 24675/2017, ha chiarito che la qualificazione di usurarietà deve essere valutata al momento della stipula del contratto. Tuttavia, la richiesta di interessi usurari successivamente può violare il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Applicazione di Condizioni Usurarie: Nel caso specifico, il Tribunale ha evidenziato che anche le modifiche contrattuali che comportano un peggioramento delle condizioni per il cliente (variazioni in peius) devono essere regolarmente pattuite. L’applicazione unilaterale di condizioni usurarie da parte della banca, senza una chiara pattuizione o senza rispettare le norme sullo ius variandi, non può risultare in un vantaggio per l'istituto bancario. Se tali modifiche risultano inefficaci, la banca non può beneficiare dell’applicazione di tassi usurari non concordati preventivamente.

In sintesi, la sentenza del Tribunale di Lanciano sottolinea l’importanza di un’attenta verifica dei rapporti di conto corrente, confermando che la nullità delle clausole contrattuali e l’eventuale applicazione di interessi usurari devono essere attentamente valutate tramite una CTU contabile.


Logo &Magazine

DIRITTO ECONOMIA E CULTURA
Reg. Trib. Roma n. 144 / 05.05.2011
00186 Roma - Via del Grottino 13

logo_ansa_&magazine

Logo &Consulting

EDITRICE &CONSULTING scarl
REA: RM1297242 - IVA: 03771930710
00186 Roma - Via del Grottino 13

Perizie e Consulenze tecniche in ambito bancario e finanziario di &Consulting

logo bancheefinanza menu

WEBSITE POLICIES

Legal - Privacy - Cookie