Il terzo capitolo della nostra inchiesta sullo strano caso dei mutui BHW, tratta delle esecuzioni immobiliari tentate dalla Banca BHW in forza delle ipoteche richieste a garanzia. Negli ultimi anni diversi Tribunali italiani hanno rilevato irregolarità sui mutui sottoscritti con la Banca BHW, al punto di sospendere le ordinanze di esecuzione forzata.
Analizziamo, ad esempio, la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 11/10/2016 – Dott.ssa Gabriella Zanon –in sede di reclamo proposto per ottenere la sospensione dell’esecuzione immobiliare, azionata da BHW in forza del consenso a iscrizione di ipoteca di garanzia del mutuo.
Dopo aver approfondito la struttura del prodotto cosiddetto di risparmio edilizio, il Tribunale veneziano esprime chiaramente forti perplessità sulla meritevolezza di tutela di un rapporto contrattuale così strutturato. Infatti, indifformità rispetto alle previsioni pattuitecon il contratto di mutuo inizialmente sottoscritte, l’atto notarile di consenso all’iscrizione di ipoteca a garanzia prevedeva la restituzione, sin dalla prima fase, oltre che di interessi anche di capitale.
Osserva, infatti, il Tribunale che “la circostanza che vi siano rilevantidiscordanze su alcuni, fondamentali, punti tra contratto di mutuo ed atto notarile, che, dal punto di vista negoziale, dovrebbe assolvere ad una mera funzione ricognitiva, rendono inidoneodetto atto a costituire valido titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata”.
Pertanto, è stata ritenuta priva di causa l’operazione che, grazie all’alterazione della struttura originaria del modello contrattuale, determina nei fatti la “corresponsione di un interesse corrispettivo non su di un capitale a scalare, ma su di un capitale che, pur venendo meno per obbligo contrattuale (sulla base del Contratto di Risparmio Edilizio di diritto tedesco in base alo quale il cliente è obbligato ad accantonare una somma capitale) produce per intero interessi”.
Altrettanto interessante la sentenza emessa il 17/11/2016 dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Vallo della Lucania.
Anche in questo caso, analizzata la complessa struttura del mutuo BHW di risparmio edilizio, si osserva che “il negozio così come strutturato non contiene l’indicazione degli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione, non consentendo di quantificare con esattezza la prestazione pecuniaria generata dal negozio sottostante, né tale prestazione è ricavabile mediante un’operazione aritmetica, alla luce degli elementi che risultano dallo stesso titolo”.
In questo caso, quindi, il Giudice ritiene manchi “il requisito essenziale” del titolo esecutivo cioè la certezza del diritto risultante dal titolo stesso.
“In conclusione, ed in termini meno tecnici, appare sempre più evidente che BHW, prima di chiudere i suoi sportelli in Italia, ha operato in modo non solo inconsueto, ma spesso oltre i limiti di quanto previsto dalla nostra normativa vigente”, è quanto afferma Salvatore Inicorbaf, Responsabile della Divisione “Banche e Finanza” della Società di Consulenza &Consulting che, grazie ai suoi periti e legali ha approfondito ogni aspetto sul caso Mutui BHW e sulla possibilità di impugnare ed ottenere la restituzione di buona parte delle somme versate dai mutuatari.