Gli amministratori degli istituti di credito sono tenuti al risarcimento del danno nei confronti dei medesimi istituti di credito nei casi in cui abbiano concesso credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza dell’accorto banchiere, sia che essi abbiano partecipato attivamente alla conduzione dell’istruttoria delle relative pratiche sia, qualora non vi abbiano partecipato, mancando di approntare le opportune misure finalizzate ad impedire il verificarsi delle irregolarità.
Il principio è stato ribadito dalla recentissima ordinanza n. 26867 pronunciata dalla Corte di Cassazione lo scorso 20 settembre 2023, con la quale è stata definitivamente messa la parola “fine” ad un’estenuante vicenda giudiziaria (risalente addirittura al 2000), che vedeva contrapposti un istituto di credito ed i suoi (ex) amministratori e sindaci, nei confronti dei quali la banca aveva agito per sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità per atti di mala gestio, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito.
I primi due gradi di giudizio si concludevano con la condanna in solido tra loro dei convenuti a risarcire i danni cagionati alla banca, condanna peraltro confermata in sede di legittimità alla luce dell’ordinanza di rigetto in commento.
In particolare, nell’argomentare l’inammissibilità ed infondatezza di uno dei motivi di ricorso e confermare la condanna dei ricorrenti, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già precedentemente espresso più volte, sul riconoscimento del nesso di causalità tra la condotta degli amministratori ed il danno, nonché sulla successiva quantificazione dello stesso pregiudizio. Secondo tale principio “gli amministratori di un istituto di credito, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale arrecato al patrimonio della banca e consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione delle sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia, pertanto, necessario attendere l’esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati”.
A tale riguardo, l’ordinanza in commento ha, altresì, precisato che gli amministratori di un istituto bancario, possono essere ritenuti responsabili, pur non avendo condotto personalmente l’istruttoria delle pratiche di erogazione del credito, qualora abbiano “adottato scelte o avallato deliberati in contrasto con le più elementari regole dell’accorto banchiere” nonché laddove abbiano omesso di adottare misure atte ad impedire le irregolarità delle operazioni che venivano perpetrate “nella piena consapevolezza in ordine alle gravi anomalie e ai pesanti deficit organizzativi dell’azienda”.
Infine, appurata la sussistenza del nesso di causalità, la Corte di Cassazione ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente quantificato in via equitativa il danno subito dalla banca nella somma corrispondente al credito complessivamente erogato dalla stessa, senza rispettare i criteri di economicità e prudenzialità che presiedono all’attività di erogazione del credito al pubblico.
Fonte: Ius letter - Link