ANNO XII - &MAGAZINE - 

Contratto di risparmio edilizio, dubbi e anomalie.

Questo articolo è il primo di un’inchiesta a cui stiamo lavorando per cercare di fare chiarezza su quanto è avvenuto sul mercato italiano all’introduzione di mutui misti a piani di accumulo.

Il contratto di risparmio edilizio è un negozio giuridico, di provenienza tedesca, contraddistinto da due fasi, che a loro volta producono altri tre contratti distinti: contratto di deposito di denaro (art. 1834 c.c.), contratto di finanziamento senza ammortamento  e contratto di mutuo fondiario con ammortamento (art. 1813 c.c. e ss.). Questi tre contratti sono collegati tra loro nel tempo e nelle aspettative nonché nella verificazione delle condizioni (art. 1353 c.c.) concordate tra le parti.

Il contratto edilizio puro prevede l’impegno del cliente ad effettuare versamenti mensili per un periodo di tempo stabilito tra le parti alla sottoscrizione. L’obiettivo è accumulo di risparmio finalizzato all’acquisto di un immobile. Gli interessi attivi maturati dall’accantonamento degli importi suddetti confluiscono in un conto intestato al cliente, ma non utilizzabile fino al termine della fase di accumulo. A quel punto, qualora non si procedesse all’assegnazione (per risoluzione e/o rinuncia al mutuo edilizio di assegnazione), il cliente avrà diritto alla remunerazione degli interessi attivi, in misura maggiore e retroattivamente, in base a quanto pattuito nel contratto iniziale.

Il tasso del mutuo di assegnazione viene pattuito alla sottoscrizione del contratto di risparmio edilizio, più basso in media rispetto a quelli di mercato.

Diversamente da quanto avviene nel caso di contratto edilizio puro, che prevede l’erogazione del mutuo di assegnazione all’esito del completamento del piano di accumulo, se al cliente necessita l’erogazione anticipata rispetto ai tempi pattuiti può chiedere un finanziamento o mutuo immediato, che verrà estinto all’assegnazione definitiva. In questo caso, contestualmente agli interessi attivi della fase di accumulo si pagano in aggiunta e a differenza gli interessi passivi per le somme erogate anticipatamente (prefinanziamento).

Nel caso di contratto di risparmio puro, al termine dell’esatto accumulo contrattualmente stabilito, viene erogato il mutuo di assegnazione che sarà interamente utilizzato per l’acquisto dell’immobile.

Nel caso, invece, di contratto di risparmio collegato al finanziamento l’erogazione estinguerà innanzi tutto il finanziamento.

In entrambi i casi, la differenza tra l’importo erogato e quello accumulato, grazie al contratto di risparmio edilizio, verrà restituita dal cliente con il pagamento di ratei nella cosiddetta modalità alla francese, composti da quota capitale e interessi.

Si tratta, quindi, di una complessa fattispecie giuridica dalla quale derivano rapporti differenti, per quanto collegati, e sovrapposizioni tra credito personale, finanziamento alle famiglie, finanziamenti a medio/lungo termine, ecc., che generano interessi ad un tasso differente nel divenire dello stesso obiettivo inizialmente posto.

Abbiamo, quindi, deciso che faremo una ricerca sulle situazioni derivanti da questa tipologia di contratti. In particolare, su quelli sottoscritti con BHV BAUSPARKASSE AG, società per azioni di diritto tedesco e sede secondaria a Verona, che ha chiuso definitivamente la sua attività in Italia nel 2017, attraverso un piano di cessioni della gestione del portafoglio iniziato nel 2014.

Dubbi, quesiti e testimonianze dei nostri lettori saranno da noi recepiti ed analizzati, grazie al sostegno tecnico della & Consulting s.c.ar.l., società specializzata nell’analisi e nella gestione di problematiche finanziarie e bancarie su tutto il territorio nazionale.

 

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Invest Banca condannata in Corte di Appello a Roma: per il IBS Forex.

Anche la Corte di Appello di Roma, dopo il Tribunale di Firenze, ha dichiarato illecito il comportamento tenuto da INVEST Banca nei confronti dei suoi correntisti, investitori di IBS Forex. 

Un altro capitolo si è chiuso, ma il libro sulla delicata vicenda che ha coinvolto centinaia di piccoli risparmiatori italiani nel crac IBS Forex, non ancora. Questi i fatti.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n.7971/2017 del 18/12/17, ha inferto un nuovo colpo alla INVEST Banca Spa di Empoli, difesa dagli avvocati dello Studio Legale Gianni Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, tenuta a risarcire chi ha perso i propri risparmi investiti con l’intermediario IBS Forex.

Quest’ultima, in co-branding con Invest Banca, aveva confezionato, senza le necessarie autorizzazioni di legge, prodotti finanziari nel mercato del Forex, investimenti che venivano proposti ai piccoli risparmiatori, allettati dal rendimento sicuro con cui veniva presentato l’affare.

Cosicché, un esercito di procacciatori d’affari raccoglieva i risparmi di molte famiglie italiane (oltre all’investitore istituzionale Provincia Regionale di Palermo che ha collocato in IBS ben 35 milioni di danaro pubblico), fino a raggiungere un capitale investito di c.a 60 milioni di euro. Danaro tutto volatilizzato.

Ne è conseguita la dichiarazione di fallimento del Tribunale di Como e le condanne penali per gli amministratori e manager della finanziaria.

La sentenza della Corte di Appello di Roma in commento ha ribaltato sostanzialmente il giudicato di primo grado affermando che INVEST BANCA nell’operare come banca depositaria per le attività di IBS FOREX è tenuta a risarcire gli investitori di IBS per responsabilità oggettiva.

“La Banca, avendo aderito all'accordo di collaborazione e collaborando con l'intermediario IBS - dice il Collegio giudicante - ha consapevolmente accettato i rischi insiti in tale sua particolare scelta imprenditoriale”.

Inoltre, “sussiste il collegamento negoziale sia dal punto di vista degli interessi perseguiti che dal punto di vista dell’operatività concreta dei soggetti e dell'oggetto, non potendo l'intermediario (IBS) detenere alcuna somma del cliente ed avendo necessità di avvalersi di un istituto di credito che consenta il perseguimento del contratto concluso con il comune cliente”.

Il principio di diritto stigmatizzato dal Collegio romano è il seguente: “la Banca è tenuta alla verifica sostanziale e non solo della legittimità formale delle richieste di bonifico pervenute dall'intermediario (IBS) perché lo richiede il preminente interesse della cliente e perché non è ignota alla Banca l’attività in concreto esercitata dalla società (pure correntista dell’Istituto stesso). In presenza di un’operazione manifestamente anomala che possa compromettere l’interesse del correntista che abbia affidato alla banca i propri depositi rientra nei doveri di esecuzione di buona fede il rifiutare il compimento o quanto meno di informarne preventivamente il cliente”.

Il giudicato in commento segue l’altro del Tribunale Civile di Firenze del 29/1/16, in una causa promossa per la stessa vicenda da c.a 40 risparmiatori, con cui il Tribunale ha delineato la corresponsabilità di INVEST e IBS partendo dai seguenti ulteriori presupposti.

“Premessa l’attività non autorizzata e quindi - abusiva - della IBS Forex (che svolgeva operazioni di gestione di patrimoni per cui non era abilitata ai sensi dell’art. 106 TUB) e visto il regime, acclarato dal Tribunale, di collaborazione tra IBS e INVEST Banca, quest’ultima - precisa la sentenza - è solidalmente responsabile dei danni arrecati agli investitori in conseguenza della definitiva “volatilizzazione” delle somme veicolate su tali conti a seguito della mala gestio degli amministratori della IBS e del sopravvenuto fallimento di questa. D’altra parte non può dubitarsi della sussistenza in concreto di nesso causale tra la condotta della BANCA ed il danno arrecato agli attori. In difetto della collaborazione commerciale della BANCA, IBS non avrebbe quindi potuto operare”.

Sicuramente questa vicenda ha acceso un riflettore da parte dei Giudici sull’uso improprio delle autorizzazioni ex art. 106 TUB ad opera di molti intermediari. Una deriva avvenuta nel quinquennio 2005 -2010, finché non è intervenuto un nuovo assetto normativo a debellare il fenomeno. Troppo tempo per i tanti risparmiatori rimasti colpiti da tale diffusa illegalità che ha trovato Banche collaborative e l’Autorità di Vigilanza evidentemente distratta.

 

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Banca Popolare di Bari: Chi risarcirà gli investitori?

Perché gli sportelli bancari ‘periferici’ non crollano? Parliamo di istituti di credito locali, quelli che hanno un raggio d’azione limitato ma esteso. E sì, nei tempi della globalizzazione e dei diktat della Banca europea che sollecita mal di pancia a popolo e incoraggia il fosforo dei movimenti populisti, il concetto del g-locale fatica a estinguersi e gli istituti di credito a carattere territoriale resistono.

E sono la fortuna (o il tesoretto, dato il tema) di istituzioni pubbliche, imprese private e piccoli risparmiatori che continuano a credere che il presente e il futuro sono rappresentati nei luoghi in cui sono nati e vivono. Ma anche le isole felici possono essere investite da tsunami giudiziari che minano ‘il buon nome della banca’ e che polverizzano i risparmi degli investitori. Quelli piccoli, chiaramente.

Ma andiamo con ordine e focalizziamo l’attenzione su uno degli ultimi eclatanti casi. Sul finire dell’estate è esploso il caso della Banca Popolare di Bari, il più grande istituto di credito del Mezzogiorno, finito sotto il mirino della Procura pugliese che ha visto poco trasparenti atti che avrebbero dovuto garantire lunga vita a uno sportello creditizio che conta sull’apporto di 70mila soci e che dà lavoro a 3.500 dipendenti.

Così sotto la lente degli inquirenti della polizia tributaria barese sono finiti documenti che attesterebbero prestiti anomali, bilanci in costante color rosso e una gestione che avrebbe favorito alcuni investitori rispetto ad altri. Le indagini sono scattate in seguito alle confidenze di una gola profonda, vale a dire di un ex funzionario allontanato dai vertici dopo che questo aveva scoperto una gestione irregolare nel periodo 2013-16 (quando la BpB acquisì la TerCas, la Cassa di risparmio di Teramo…), tant’è che l’accusa del procuratore Roberto Rossi è di quelle da brividi: associazione per delinquere, false dichiarazioni e truffa.

Ma d’altro canto è possibile far ‘fallire’ un’azienda che ha quei numeri e che in caso di crac certificato e sentenziato genererebbe con un effetto domino non difficile da immaginare il crac di un’intera regione? È quello che si sono chiesti con vigore i veri danneggiati, cioè gli azionisti della BpB, che hanno sollecitato un intervento risolutorio da parte del Comune di Bari e della Regione Puglia, il cui governatore è stato anche sindaco del capoluogo, Emiliano. Ma chi sono i piccoli azionisti che si sono riuniti per iniziative volte a tutelare i propri danari? Pensionati, perlopiù. Che ora hanno davanti la (lenta) strada del risarcimento danni e restituzione della somma investita. Adiconsum e Codacons invitano ad attendere il termine delle indagini da parte della magistratura barese. Ma intanto la rabbia e la frustrazione mista ad amarezza cresce. Al pari dell’attesa di un’altra parte territoriale d’Italia che si sente ‘‘beffata’ dagli sportelli bancari.

 

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